| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 25/02/2000 n. 652. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis.". Art. 9. 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Raggruppamenti di imprese). 1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle sin- gole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti." Art. 10. 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17. 2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interes- sato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità. 4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso." Art. 11. 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Capacità economica e finanziaria). 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice." Art. 12. 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato." Art. 13. 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto." Art. 14. 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche". 2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5; b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore: 1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|